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Siracusa - Ritirata la concessione di SAI8

runningwaterIl Commissario dell’ATO Buceti stracqua SAI8: la concessione “non è idonea a garantire l’interesse pubblico “

Il Consorzio ha l’obbligo di adempiere alle statuizioni della sentenza del CGA del 2011.


Ferdinando Buceti, uomo del Dipartimento Investigativo Antimafia inviato a Siracusa in qualità di Commissario straordinario e liquidatore dell’Ato Idrico, non è uno che si tiri indietro quando ci sono da prendere i carboni ardenti con le mani.

Armato del suo senso della giustizia, esamina gli atti ed assume senza tentennamenti le sue decisioni amministrative, motivando i suoi atti deliberatori con puntuali riferimenti giuridici. Semplice? Sembrerebbe, ma quanti fanno la stessa cosa?


Ci riempie il cuore di entusiasmo civico la sua delibera del 3 luglio u.s. recante come oggetto “Ritiro Concessione-Contratto stipulato con SAI8 s.p.a. in data 8/2/2008 ed escussione polizza”. Di essa riportiamo di seguito un estratto/sintesi, certi di far cosa gradita ai nostri lettori.

Il Dott. Ferdinando Buceti (che ci piace soprannominare con l’ossimoro di Uragano Sereno) espone in premessa i passi più significativi della sentenza del CGA n. 290/2011. In particolare evidenzia, attraverso passi di tale sentenza, come la SOGEAS, in luogo di offrire una garanzia per l’intera durata trentennale della concessione, abbia assunto l’impegno contrattuale (per altro, poi, non rispettato) a prestare una garanzia per il solo periodo di start up, ossia per soli tre anni, mentre le garanzie bancarie per l’intera durata del rapporto sono un elemento essenziale della procedura di affidamento. L’esistenza di dette garanzie ha la funzione di assicurare la realizzabilità dell’intero progetto di investimento e di sollevare l’amministrazione dal rischio di dover sopportare, in tutto o in parte, l’alea economico-finanziaria della gestione. Riducendo l’importo della garanzia inizialmente prevista, l’amministrazione e la SOGEAS hanno, in pratica, stipulato una convenzione radicalmente diversa da quella prevista dal bando di gara e, soprattutto, ben più svantaggiosa per la parte pubblica. La delibera prosegue affermando che delle statuizioni del CGA deve necessariamente prendere atto il Consorzio, il quale non può che conformarsi a quanto disposto dal medesimo organo giudicante. Aggiunge che, secondo l ‘adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2008, la sentenza di annullamento dell’ aggiudicazione determina per l’amministrazione l’obbligo di conformarsi alle statuizioni del giudice; in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione costituisce un vincolo permanente, puntuale e ineludibile di cui l’amministrazione non può non tener conto nelle successive sua attività. In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l’amministrazione non può non rilevare la caducazione del contratto, conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione. Ciò del resto è previsto dalla Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 15 aprile 2008, n. 9906. Anche nell’emanare provvedimenti ulteriori, che conseguano alla caducazione della aggiudicazione di gara, l’amministrazione deve tener conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento nonché delle conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto e deve orientare conseguentemente la sua azione. Coerentemente con tali premesse, il Consorzio non può che ritirare la concessione stipulata in data 8-2-2008, in quanto la stessa, in ragione dell’illegittimità sentenziata e del conseguente annullamento della procedura di gara e della aggiudicazione successiva, non si presenta idonea a garantire l’interesse pubblico e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. In ogni caso, anche ad ipotizzare una persistente validità del contratto di affidamento anche dopo l’annullamento della gara per illegittimità riscontrata, si incorrerebbe in ulteriori motivi di invalidazione della concessione. Infatti l’art. 4 (comma 5 ) del bando di gara (condizioni per la stipula della convenzione-contratto) prevedeva le seguenti condizioni: “L’aggiudicataria dovrà costituire una S.P.A. il cui capitale sociale non potrà essere inferiore ad € 5 milioni; ciascun componente del raggruppamento dovrà obbligarsi ad adempiere, solidalmente cogli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dalla Società”. Ma i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese non si sono impegnati solidalmente ad adempiere alle obbligazioni assunte, facendo mancare in tal modo una garanzia essenziale per l’affidamento del servizio. Ne deriva che la concessione è stata stipulata in assenza di un presupposto essenziale e questa ulteriore circostanza ne impone anch’essa (e per un diverso e concomitante profilo giuridico) la revoca. In aggiunta, con sentenza n. 41 del 18 luglio 2012 è stato dichiarato il fallimento della SOGEAS, capogruppo del raggruppamento che ha dato vita alla SAI8. Considerato che i requisiti di qualificazione tecnica economica e finanziaria richiesti per l’ammissione alla gara erano posseduti prevalentemente dalla mandataria, poi dichiarata fallita (che, difatti, aveva acquisito l’82% della partecipazione nella Società di scopo), il Consorzio non può che recedere dal contratto relativo alla concessione.

E come se tutto ciò che è stato riferito sopra non bastasse, la delibera rileva che SAI8 non solo non ha prodotto un contratto di finanziamento bancario idoneo a garantire l’operazione di Project Finance relativa all’intero Piano d’Ambito e all’intera durata trentennale della concessione, ma non ha nemmeno rispettato l’impegno contrattuale di presentare copia dei due contratti di finanziamento di start up (per il solo triennio iniziale) per € 7.000.000 di € ciascuno e, cioè, per complessivi 14 milioni.

SAI8 – rileva ancora la delibera - non ha prodotto copia dell’atto con cui, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del bando di gara, i singoli componenti del RTI avrebbero dovuto impegnarsi solidalmente al rispetto di tutti gli obblighi assunti dalla Società di scopo.

E, infine, non ha saldato il debito scaturente dal mancato versamento dei canoni annuali per un importo che, al 30 giugno 2013, ammontava, quanto meno, a 4.148.595,26 €. Tale importo è stato calcolato con l’applicazione di un criterio di ponderazione, che tiene conto della mancata consegna degli impianti da parte di alcuni Comuni del Consorzio. L’ammontare indicato potrebbe crescere per effetto degli interessi di mora e di rivalutazione monetaria, calcolabili alla data dell’integrale soddisfazione del debito esistente. E’ fatta salva la possibilità per il Consorzio di rivendicare anche in futuro ogni ulteriore eventuale credito.

Le inadempienze contestate e l’inadeguatezza delle controdeduzioni presentate in risposta alla diffida determinano la necessità, conclude Buceti, di dichiarare risolta la concessione per responsabilità e colpa del gestore.

Segue la motivazione del giudizio di inadeguatezza delle controdeduzioni. In particolare, per quanto concerne il “potere” di revoca della concessione (che probabilmente sarà stato contestato dal gestore nelle sue controdeduzioni), la delibera fa rilevare che i poteri di natura pubblicistica non si consumano o non vengono meno col decorre del tempo. Era di diverso avviso, se non ricordiamo male, un personaggio che preferiamo seppellire nell’oblio e che aveva una sconcertante concezione della giustizia. Precisa ancora Buceti che le determinazioni del Consorzio sono state assunte di volta in volta rebus sic stantibus cioè alla luce della situazione di cui si prendeva atto nei vari momenti della vicenda: chi in passato ha avuto responsabilità dirigenziali in seno all’ATO (per esempio, Nicola Bono) non poteva tener conto, mentre sollecitava la società ad adempiere agli obblighi assunti, di inosservanze che sarebbero state reiterate e di gravi inadempimenti successivi. Le controdeduzioni fornite non apportano, dunque, alcun elemento idoneo a motivare la rinuncia ad adottare la delibera di rescissione.

Buceti rileva infine che le inadempienze contestate ammontano ad oltre 3.000.000 e che tale è l’importo, purtroppo insufficiente, coperto da una garanzia bancaria esistente. Pertanto, al fine di salvaguardare almeno parzialmente le giuste rivendicazioni del Consorzio, è necessario disporre l’escussione di tale garanzia e l’incameramento della somma in apposito fondo vincolato sino alla definizione del contenzioso instaurato e/o instaurando.

Premesso quanto sopra riferito, il Dott. Buceti DELIBERA:

1) di prendere atto della sentenza n. 290/2011 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato l’aggiudicazione in favore del RTI e, per effetto di tale sentenza, revocare la concessione stipulata con SAI8 in data 5 febbraio 2008.

2) in subordine, di prendere atto della mancata assunzione d’obbligo e, per l’effetto di tale inosservanza, dichiarare inefficace e/o revocare la concessione per carenza di un presupposto essenziale;

3) in ulteriore subordine, di prendere atto del fallimento di SOGEAS, capogruppo del raggruppamento di imprese e, di conseguenza, rescindere il contratto e/o revocare la concessione;

4) ancora oltre, di prendere atto della risoluzione automatica della concessione per responsabilità del gestore prevista dalle disposizioni contrattuali, meglio indicate nell’atto monitorio e negli atti di diffida e messa in mora;

5) di disporre l’escussione della garanzia per l’intero importo garantito, a parziale ristoro dei danni cagionati, e l’incameramento della somma nel conto di tesoreria consortile, da mantenere con vincolo di destinazione sino alla definizione del contenzioso instaurato e/o instaurando con il gestore;

6) infine, di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Questi, in sintesi e in termini leggermente semplificati, i contenuti della delibera firmata dal commissario straordinario e liquidatore Dott. Ferdinando Buceti.

Riteniamo di non aver omesso nulla di essenziale e di aver rispettato al massimo il contenuto del provvedimento, rendendone però più agevole la lettura a chiunque non sia assuefatto ad un linguaggio tecnico-giuridico.

A cura di Concetto Rossitto

 

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