Forum Italiano dei Movimenti per L'Acqua

Refererendum acqua - Ad Arezzo un'altra vittoria sulle tariffe

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Anche ad Arezzo il gestore dovrà restituire i profitti illegittimamente riscossi in bolletta ai cittadini

Il referendum per una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico di giugno 2011 ha stabilito l'abrogazione della cosiddetta “remunerazione del capitale investito” dalle bollette idriche degli italiani. I gestori non si sono adeguati a questa disposizione e l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha avviato un vero e proprio boicottaggio degli esiti del referendum. La magistratura però sta dando ragione ai cittadini che avevamo fatto ricorso a questo vero e proprio furto di democrazia.

Dopo la sentenza del giudice di pace di Chiavari che aveva obbligato il gestore a rimborsare la quota di remunerazione del capitale investito incassato nel periodo tra luglio e dicembre del 2011, arrivano due sentenze del giudice di pace di Arezzo che obbligano il gestore Nuove Acque a rimborsare la quota di profitto da luglio 2011 a gennaio 2013 (data di presentazione dei ricorsi).

Le sentenze confermano la correttezza di quello che il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua ha sempre sostenuto: dopo l’esito referendario tutto il profitto – comunque denominato – deve essere eliminato dalle bollette.

Dopo questi nuovi pronunciamenti che derivano anche da quella molto esplicita del Consiglio di Stato del gennaio scorso, il Forum invita ancora una volta l’AEEG a tornare sulle proprie deliberazioni e a predisporre un sistema tariffario in piena conformità con l’esito referendario. È evidente che lo stratagemma che l’AEEG ha adottato nel disciplinare il metodo tariffario transitorio chiamando “costo della risorsa finanziaria” quello che prima si chiamava “remunerazione del capitale investito” è risultato inefficace.

Ormai da più parti d'Italia i cittadini - stanchi di non vedere rispettato il volere del 96% degli elettori che poco più di 2 anni fa sancirono che sull’acqua non si può fare profitto - si stanno attivando per la tutela dei loro diritti.

E le sentenze sopracitate - come è ovvio e giusto che sia - ristabiliscono il primato della legge e bocciano le alchimie di politici e burocrati.

16 Novembre 2013.

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

 

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Comunicato stampa

IL GIUDICE DI PACE DI AREZZO CONDANNA IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO NUOVE ACQUE SPA A RIMBORSARE IL PROFITTO E A PAGARE LE SPESE DELLA CAUSA

ED ORA IL COMITATO ACQUA PUBBLICA DI AREZZO CHIEDE DI APPLICARE LA SENTENZA A TUTTI GLI UTENTI. IN CASO CONTRARIO VERRA’ ATTIVATA LA CAMPAGNA: RICORSI IN MASSA AL GIUDICE DI PACE

 

Dopo la recenti condanne del gestore del servizio idrico di Arezzo, Nuove Acque Spa, a rimborsare a diversi utenti la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta, con retroattività decennale (e non quinquennale, come intendeva fare il gestore), Nuove Acque viene nuovamente condannata dal Giudice di Pace di Arezzo. Stavolta si tratta di due importantissime sentenze che sanciscono l'obbligo del gestore di non addebitare in bolletta la quota di remunerazione del capitale investito (il profitto), abrogata dal referendum popolare del 2011.

Già qualche mese fa il Giudice di Pace di Chiavari aveva obbligato il gestore a restituire la quota di profitto ma in quel caso si trattava del periodo fino al 31.12.2011. Le sentenze di Arezzo invece sono ancor più importanti perché riguardando il periodo che va dal 21.7.2011 (data di proclamazione degli esiti referendari) al gennaio 2013 (data della presentazione dei ricorsi) rendono vani tutti tentativi di AEEG (Autorità per l’energia e il gas) e dell’AIT (Autorità Idrica Toscana) che in questi ultimi due anni hanno cercato in tutti i modi di boicottare l’esito referendario: finalmente si rende giustizia e si ristabilisce il primato della volontà popolare.

Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona del Dott. C. Dal Savio, con sentenze n. 437/2013 e n. 438/2013, ha infatti accolto i ricorsi presentati dai sig.ri Dalla Ragione Giuliano e Farsetti Stefano, assistiti dall’avv. Sandro Ponziani del Foro di Città di Castello, riconoscendo che spetta ai medesimi il rimborso di quanto corrisposto a Nuove Acque S.p.a., a titolo di remunerazione del capitale. Dopo aver rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva sollevate dal convenuto, ha infatti ritenuto inapplicabile l'addebito a far data dal 21.07.2011 e fino alla data della domanda. Ha condannato altresì Nuove Acque S.p.a. al pagamento delle spese di causa (587,00 euro per ciascuna causa).

In particolare, in accoglimento delle richieste dei ricorrenti, Il Giudice ha dichiarato che “non sono dovute a Nuove Acque S.p.a le somme dalla medesima addebitate agli utenti, successivamente al 21.07.2011, imputabili a “remunerazione del capitale investito”, in ragione del 13,56% sull’importo recato dalle bollette dell'anno 2011, e in ragione del 13,82% sull’importo recato dalle bollette dell’anno 2012”; per cui “le somme pagate dall'attore o comunque richiestegli a tale obiettivo e concreto titolo devono essergli restituite”.

Come é noto, nel giugno 2011, si é tenuto un referendum abrogativo, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, a cui hanno partecipato oltre 27 milioni di elettori, a seguito del quale si è pervenuti all'abrogazione ( con oltre il 95% dei voti favorevoli ), della parte del comma 1 dell’art. 154, del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, in tema di “Tariffa del servizio idrico integrato”, che contemplava fra le voci di calcolo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, anche “la remunerazione del capitale investito” ( vale a dire il “profitto” dei gestori).

Con D.P.R. n.116, del 18.07.2011 (pubblicato in G. U n.167, del 20.07.2011), si è poi stabilito che l’abrogazione suddetta avrebbe avuto effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; pertanto, a far data dal 21 luglio 2011, la norma era a tutti gli effetti abrogata.

Senonché, anche successivamente a tale data, ignorando platealmente l'esito referendario, il gestore Nuove Acque S.p.a., ed anche gli altri gestori, hanno continuato ad emettere fatture comprensive anche dell’importo corrispondente alla “remunerazione del capitale investito”, non più dovuto al momento della emissione delle bollette. Di fronte a tale illegittimo comportamento, attuato in dispregio della volontà popolare, i Comitati per l'Acqua Pubblica, quello di Arezzo in testa, hanno promosso la campagna per l'“obbedienza civile”, consistente nell'autoriduzione, dalle somme fatturate, dell'importo corrispondente alla remunerazione del capitale, non più dovuto a seguito del referendum. All'obbedienza civile, così chiamata perché rivolta ad obbedire al risultato referendario, aderivano migliaia di utenti, fra cui anche i ricorrenti, che per tale ragione sono stati diffidati dal gestore Nuove Acque Spa, e contestualmente avvertiti che sarebbe stato sospeso il servizio idrico.

Con le azioni giudiziarie promosse dagli utenti, si é quindi sostenuto che il gestore aveva introitato ed ancora pretendeva impropriamente di dover introitare, somme che erano ancora comprensive della remunerazione del capitale investito, che pertanto, a seguito della consultazione referendaria, dovevano ritenersi non più dovute e che, se corrisposte, integravano un indebito oggettivo, con conseguente diritto al rimborso per l’utente. Il Giudice ha pertanto riconosciuto, da un lato la illegittimità del comportamento tenuto da Nuove Acque Spa (e quindi anche dagli altri gestori che hanno continuato ad addebitare la remunerazione abolita dal referendum), e, dall'altro, implicitamente, la liceità dell'obbedienza civile, con la quale gli utenti non hanno fatto altro che applicare la legge, in ottemperanza all'esito referendario, disatteso invece dal gestore, che prima di ogni altro avrebbe dovuto rispettarlo.

Per tutto questo il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo lancia un appello al gestore e alle autorità competenti affinché rispettino finalmente il risultato referendario ed applichino le sentenze del giudice di pace a tutti gli utenti. In sostanza: Nuove Acque smetta di pretendere dagli “obbedienti” quanto dagli stessi autoridotto a titolo di profitto e rimborsi le somme allo stesso titolo indebitamente percepite. Ricordiamo che la quota del profitto è pari a poco meno del 14% della bolletta: un utente che paga complessivamente 400 euro l’anno avrà quindi un beneficio di circa 150,00 euro dall’esito del referendum ad oggi.

Se Nuove Acque farà orecchi da mercante il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo preannuncia fin da adesso una campagna su vasta scala con la quale tutti gli utenti verranno invitati a fare ricorso al giudice di pace. E a disposizione dei cittadini verranno messi sportelli fissi e volanti.

16 novembre 2013.

Comitato Acqua Pubblica di Arezzo

 



- Servizio del Tg3 Nazionale 8 Dicembre 2013 - Scarica il Video (Durata min. 2.04 - MB 2,17)


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Sabato 16 novembre alle ore 12.00 presso il Centro Enrico Berlinguer di Arezzo (Largo I° Maggio n° 80 - zona Pescaiola) il Comitato Acqua Pubblica Arezzo, assieme al Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, terrà una conferenza stampa per comunicare in merito a importanti sentenze del Giudice di Pace sulla remunerazione del capitale investito che avranno conseguenze di rilevanza nazionale su tutte le bollette applicate dai gestori agli utenti, dal luglio 2011 ad oggi, nonché sulla Campagna di Obbedienza Civile promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua.


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IMPORTANTI  SENTENZE

IL GIUDICE DI PACE DI AREZZO RICONOSCE  ANCORA IL  RIMBORSO  DELLA  DEPURAZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA DECENNALE

Dopo la prima condanna di Nuove Acque, nel 2011, a rimborsare al sig. Papini Settimio di Arezzo, la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta, con retroattività decennale ( a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008), Nuove Acque viene nuovamente condannata dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott. C. Dal Savio, con cinque distinte sentenze, le quali confermano l'obbligo del Gestore di rimborsare ai ricorrenti la quota di tariffa relativa alla depurazione non dovuta , calcolandola in maniera retroattiva per dieci anni, invece che per cinque, come ritenuto da Nuove Acque.

Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenze n. 342/2013; 341/2013, 344/2013, 343/2013, 331/2013, ha infatti accolto i ricorsi presentati dai sig.ri Dori Catia, Bonci Claudio, Iannattone Raffaele, Braconi Dario, Pomati Franco attivisti del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo, tutti assistiti dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, con riguardo “all’accertato diritto di avere la restituzione degli importi indebitamente anticipati a Nuove Acque dal 3/10/2000 al 15/10/2008”.

 

Le cause hanno preso il via dall’iniziativa del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo e dai ricorsi presentati dagli utenti, i quali, pur non essendo serviti da alcun impianto di depurazione, avevano sempre corrisposto la quota di tariffa riferita alla depurazione, e quindi, in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (secondo cui non si deve pagare per un servizio che non c'é), avevano diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.

A seguito della Legge n. 13/2009, si è tuttavia stabilito che il rimborso poteva avvenire anche scaglionato nel tempo, fino al 2014; ma non si è stabilito per quanti anni indietro avrebbe dovuto essere calcolato il rimborso.

L’Autorità di Ambito e Nuove Acque, ovviamente, hanno optato per una interpretazione restrittiva, lesiva dei diritti degli utenti, volta a rimborsare la depurazione calcolandola solo sui cinque anni antecedenti la domanda di rimborso.

Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona del Dott. Claudio Dal Savio, già nel 2011 aveva accolto invece quanto sostenuto dall’Avv. Ponziani, secondo il quale il rimborso doveva essere calcolato in maniera retroattiva per dieci anni (e non cinque), trattandosi di somme indebitamente percepite da Nuove Acque, e quindi soggette al regime di cui all’art. 2932 del Codice Civile (come più volte ribadito anche da numerose Sezioni Regionali della Corte dei Conti); con le attuali sentenze, il Giudice di Pace di Arezzo ha confermato tale impostazione, riconoscendo il diritto al rimborso della depurazione, con efficacia retroattiva decennale, per altri cinque utenti.

La sentenza assume pertanto una notevole importanza, considerato che Nuove Acque dovrà rimborsare a tutti i ricorrenti, e agli altri utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso, una somma pari quasi al doppio di quanto altrimenti avrebbe corrisposto.

Al fine della corretta applicazione della legge e di identico trattamento agli utenti il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo rinnova la richiesta a Nuove Acque e ai Sindaci affinché i rimborsi sulla depurazione vengano disposti con efficacia retroattiva decennale in modo automatico a tutti gli aventi diritto.  In caso contrario il Comitato Acqua Pubblica preannuncia già da adesso che promuoverà, attraverso i propri sportelli, ricorsi di massa.

Arezzo, 3 novembre 2013

 

Comitato Acqua Pubblica di Arezzo

 

volantino Acqua pubblica2018