Forum Italiano dei Movimenti per L'Acqua

Diritto all'acqua - No distacchi

E' possibile staccare l'acqua?

Legislazione Internazionale e Italiana

l'Onu, con risoluzione approvata il 28 Luglio 2010 ha dichiarato l'accesso all'acqua potabile e all'igiene un diritto umano. Tale diritto può essere “quantificabile” nei 50 litri al giorno a persona stimati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “flusso minimo vitale.”

In Italia purtroppo tale diritto non è di fatto garantito, poiché non esiste alcuna normativa nazionale che tuteli contro i distacchi, né esiste nulla che definisca il concetto di "morosità incolpevole" su questo tema. Tutto questo nonostante il 12-13 giugno 2011 un referendum abbia sancito la volontà popolare per la gestione dell'acqua fuori dalle regole del mercato.

A tale proposito il Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua sta chiedendo il ripristino di un articolo da inserire nel “Collegato Ambientale", attualmente in discussione in Commissione Ambiente del Senato, che impedisca i distacchi del servizio idrico e garantisca il diritto all'acqua tramite il minimo vitale.

In questo quadro il gestore del servizio idrico può arrivare alla sospensione/riduzione del flusso idrico in caso di morosità, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di utenza, nel rispetto della normativa vigente.

Giurisprudenza

La normativa vigente prevede che “I gestori indicano i mezzi con i quali è preavvisato l’utente di tale sospensione e le modalità per evitare la sospensione stessa. Tale preavviso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni e dovrà essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata” (DPCM 29 aprile 1999 - Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato).

Inoltre il gestore deve rispettare il Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), in particolare rispetto ai princìpi di la «diligenza professionale» e alla tutela del «consumatore medio».

Proprio in virtù di questi princìpi Acea Ato2 è stata sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento nei confronti di AceaAto2 n°19618, confermato dal Tar del Lazio (886/2011) per aver adottata una pratica commerciale scorretta in quanto le modalità seguite per informare preventivamente l’utente appaiono insufficienti a rendere edotto il destinatario effettivo della misura che potrà essere disposto il distacco e del giorno esatto in cui ciò avverrà”.

L'art. 18 della legge n. 220/2012 (Modifiche delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) afferma che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. Il gestore non può dunque staccare l’acqua anche a chi ha pagato regolarmente tutte le bollette, ma è tenuto a fare di tutto per recuperare da ciascun utente le fatture pregresse. Tale principio è stato applicato nella sentenza del Tribunale di Olbia.

La giurisprudenza si è più volte espressa contro l'interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio che “la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario” (Cfr. Decreto del Tribunale di Bari – 09/09/2004; Sentenza del Tribunale di Latina 31/10/2006; Ordinanza Tribunale di Enna, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, del 06-07-2012).

Sempre ai sensi del Codice del Consumo (art.33) il Tribunale di Latina ha dichiarato vessatorie le clausole relative ai distacchi previste dal Regolamento del SII ATO 4 Lazio con la sentenza n. 2972/2011 (in allegato).

Cosa fare se non si riesce a pagare?

Tariffa agevolata

Già la legge Galli del 1994 stabiliva l'obbligo di prevedere una tariffazione agevolata per le fasce di reddito più basse. Tale impegno deve quindi essere ripreso nella Carta dei Servizi e nel Regolamento di utenza, e le modalità stabilite dalla conferenza dei sindaci e pubblicizzate attraverso i canali di informazione del gestore. Essendo la tariffa sociale è completamente finanziata dagli stessi utenti attraverso le bollette, questa entra nella casse del gestore a prescindere dal suo effettivo utilizzo. Spesso questa viene quindi poco pubblicizzata è l'accesso è reso complicato da procedure farraginose.

E' comunque bene moltiplicare le richieste a tale fondo, peraltro pagato dai cittadini, incoraggiando gli utenti a farne richiesta.

Rateizzazioni

E' necessario verificare le procedure adottate dai gestori sulla rateizzazione: le Carte dei Servizi prevedono generalmente il diritto alla rateizzazione, stabilendo un numero di rate minimo e il dovere di adeguare il piano di rateizzazione su richiesta dell'utente, rispettando “l'obbligo di solidarietà”. Spesso però le procedure adottate sono più restrittive di quanto previsto dalla Carta.

Dopo tale verifica è pertanto opportuno pretendere dal gestore l'adeguamento del piano di rateizzazione sulla base di quanto contenuto nella carta dei servizi e nel regolamento di utenza.

Cosa fare in caso di distacco? Prima e dopo

Elementi per effettuare un reclamo e/o azione legale

La posizione migliore per difendersi da un eventuale distacco è quella di poter dimostrare di avere un contenzioso aperto con il gestore. Chiedere sempre quindi agli utenti di visionare le loro bollette, eventuali reclami già presentati, comunicazioni, etc...

  • I gestori devono preavvisare del distacco con almeno 20 giorni di anticipo, indicando l'entità della morosità, le modalità del saldo e il giorno preciso del distacco

  • In caso di utenza condominiale, non possono procedere direttamente nei confronti del condominio, ma devono informare i singoli condòmini e procedere prima nei confronti dei morosi

  • In ogni caso, debba essere verificata la conformità alla normativa vigente di quanto previsto dalla Carta dei Servizi del gestore.

Su queste basi, nel caso di Acea Ato2, è stato predisposto un reclamo (Allegato 4, spuntando la scelta “diffida a procedere”) e una bozza di segnalazione all'autorità per la concorrenza e il mercato (Allegato 4 bis), affinché questa si esprima sulle pratiche commerciali messe in atto da Acea Ato2. Un nuovo atto sanzionatorio da parte dell'Antitrust sarebbe ovviamente un ottimo appiglio per la lotta contro i distacchi. Per presentare la segnalazione è necessaria l'adesione di una serie di utenze, condominiali e/o singole, è quindi utile proporre tale possibilità agli sportelli, prendendo i contatti di coloro che sono interessati.

Cosa fare dopo il reclamo

Il gestore non solo dovrà quindi rispondere nel merito al reclamo entro il tempo stabilito, ma non sarà sufficiente una semplice risposta per giustificare la messa in mora e l'eventuale distacco. Nel frattempo è utile “proteggere” il contatore, facendo attenzione a chi facciamo entrare, se è su proprietà privata. Nel caso questo sia su suolo pubblico l'utente può invece scegliere di chiuderlo con un lucchetto.

Cosa fare dopo il distacco

Se ciò avvenisse è quindi opportuno, dopo aver nuovamente risposto al gestore (Allegato 4, spuntando la scelta “richiesta di riallaccio”), denunciare alla Procura della Repubblica del Tribunale competente l'eventuale distacco, poiché avvenuto a controversia aperta, e, contestualmente avanzare istanza al proprio sindaco, chiedendo allo stesso di ordinare al gestore il riallaccio dell'utenza nelle ventiquattro ore successive, esplicitando anche le condizioni di chi ha subìto il distacco (presenza di minori, anziani, etc..) (Allegato 5 – Bozza Esposto).

E' opportuno effettuare tutti i passaggi sovraesposti, poiché potendo dimostrare di aver intrapreso infruttuosamente ogni tentativo legittimo per vedere risolta la propria condizione di difficoltà, se l'utente “distaccato” acquista un nuovo contatore e lo installa ripristinando il flusso idrico, segnalando al sindaco la ripresa flusso, potrà legittimamente sostenere dinanzi a qualunque magistrato di aver agito per legittima difesa essendo il suo comportamento assolutamente proporzionato all'offesa subita.

Il riallaccio è infatti un'azione illegale, e il rischio è che il gestore decida di denunciare l'utente per allaccio abusivo e/o furto d'acqua, e, per quanto possa sembrare assurdo, non sempre la giurisprudenza si è espressa a favore dell'utente.

Importante è quindi valutare le eventuali inadempienze del gestore nelle procedure adottate per il distacco (mancata comunicazione, intervento su condominio, errore di fatturazione, etc...) perchè sono elementi che decisamente posso scoraggiare il gestore dall'intraprendere la via legale ed effettuare tutte le comunicazioni ufficiali (Reclamo, richiesta di riallaccio al sindaco, etc..).

Chi decide sull'acqua?

Il Ruolo degli Enti Locali

Il servizio idrico è gestito sulla base di unità territoriali (ATO), e l'organo di governo è l'Autorità d'ambito (Aato) della quale fanno parte tutti i sindaci dei dei comuni facenti parte dell'ATO.

I comuni che ricadono in un Ato si “associano” sulla base di un consorzio tra comuni o di una convenzione di cooperazione, della quale fanno parte la carta dei Servizi e il Regolamento d'utenza. Le decisioni sulla gestione (tariffe, investimenti, regolamenti, etc..) vengono prese in sede di conferenza dei Sindaci. In pratica però avviene che tali sedi finiscono per ratificare quanto proposto dal gestore, essendo quest'ultimo l'unico soggetto ad essere in possesso delle informazioni necessarie al processo decisionale.

Ciononostante, in tema di distacchi, i Sindaci possono:

  • Chiedere la revisione della Carta dei Servizi e del Regolamento d'Utenza, eliminando il ricorso alla pratica dei distacchi
  • Inserire e/o potenziare meccanismi di tutela per la morosità incolpevole.
  • Emettere ordinanze sindacali per l'immediato ripristino del flusso

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