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Frosinone - ACEA condannata a restituire tutte le somme riscosse

cartella-esattorialeIl Tribunale di Frosinone conferma in appello che in assenza di contratto scritto nulla è dovuto ad ACEA ATO 5

 

Mentre Acea Ato 5 S.p.A. continua ad imperversare sul nostro territorio producendo gli inenarrabili danni che cittadini e Comuni patiscono quotidianamente;

mentre i cittadini continuano a subire le vessazioni e le angherie degli sgherri sguinzagliati dal gestore;

mentre si consuma stancamente l’inutile rito della più inutile delle assemblee, quella dei Sindaci, peraltro priva ormai di quel potere che mai ha esercitato a tutela dei cittadini (l’autorità d’Ambito ha cessato di esistere il 31 dicembre del 2012 e siamo in attesa che la Regione Lazio, l’unica, insieme alla Campania, inadempiente nell’emanazione della nuova normativa in materia di gestione del servizio idrico integrato, legiferi in materia);

i cittadini continuano a difendersi da soli con il solo conforto della Magistratura.

Con sentenza del 23.03.13, il Tribunale di Frosinone si è pronunciato sull’appello proposto dall’Acea Ato 5 Spa in relazione alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 21.10.10, con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di somministrazione d’acqua mancante della forma scritta, con condanna del Gestore alla restituzione delle somme illegittimamente richieste in pagamento all’utente.

Con la sentenza indicata il Tribunale di Frosinone conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice di Pace, considerato il fatto che i contratti della Pubblica Amministrazione non solo richiedono la forma scritta, ma devono, di regola, essere consacrati all’interno di un unico documento a garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

Anche per il Giudice dell’Appello ne risulta pertanto che in assenza di un regolare contratto d’utenza le richieste di pagamento avanzate dal Gestore nei confronti del singolo consumatore devono considerarsi del tutto illegittime.

Considerato che la stragrande maggioranza degli utenti dell’ATO, ovvero tutti coloro che sono stati ceduti dai Comuni o dall’acquedotto degli Aurunci al momento del passaggio della gestione non hanno mai sottoscritto alcun contratto con ACEA, appare di tutta evidenza il significato ed il peso di questa sentenza di secondo grado: non solo le pretese di ACEA di vedersi pagato un servizio che di fatto non ha reso se non in maniera del tutto marginale ed insufficiente, non sono accettabili e giustificabili, ma, in assenza di contratto sottoscritto dall’utente ACEA non è legittimata a percepire alcuna somma.

 

Coordinamento Acqua Pubblica Provincia di Frosinone

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