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Abruzzo - Superate le soglie ma non c'è avvelenamento

runningwaterLa sentenza del processo Bussi macigno sui limiti di legge per la potabilità e l'inquinamento?

La sentenza del processo di Bussi rischia di essere un macigno sull'applicabilità dei limiti di legge sulle acque potabili e sull'inquinamento e apre al caos normativo e giurisprudenziale.

Stiamo leggendo le 188 pagine della sentenza del processo di primo grado per il disastro di Bussi con cui è stato escluso il reato di avvelenamento delle acque destinate al consumo umano. Ovviamente sarà svolto un approfondimento tecnico-giuridico nei prossimi giorni. Emergono però evidenti discrasie sulla ricostruzioni dei fatti in merito alla contaminazione dei Pozzi S.Angelo. Si parla di superamenti “sporadici” e “limitati” delle soglie, quando, a mero titolo di esempio, il tetracloruro di carbonio è stato rilevato con concentrazioni fino a tre volte i limiti fissati dall'Istituto Superiore di Sanità e oltre questo limite in quasi il 10% dei campioni.

Ci sono, addirittura, incongruenze anche sulle valutazioni. Tra i diversi casi, segnaliamo che a pag.116, ad esempio, i giudici scrivono che i contaminanti “hanno sicuramente reso l'acqua non potabile” quando a pag.130, nelle conclusioni, scrivono che l'acqua era “sostanzialmente potabile“*.

In generale quella che più preoccupa, per le conseguenze che può avere in tutta Italia, è la parte relativa al rispetto dei limiti di legge sulla potabilità e alla pericolosità per la salute umana derivante dai superamenti degli stessi. Scrivono, tra l'altro, i giudici "In definitiva le analisi condotte sulle acque emunte al campo pozzi hanno dimostrato in maniera certa la presenza di inquinanti che.... hanno sicuramente reso l'acqua non potabile, ma non può per ciò solo affermarsi che l'acqua captata dal sottosuolo fosse "avvelenata" e, cioè, potenzialmente in grado di produrre effetti deleteri per la salute pubblica".

I giudici si appiattiscono, infatti, sulla tesi difensiva per la quale questi limiti sarebbero molto cautelativi in quanto fondati sul principio di precauzione e un loro superamento non determinerebbe in concreto un pericolo per la salute pubblica. I PM e l'Istituto Superiore di Sanità avrebbero dovuto individuare altre soglie, direttamente collegabili al pericolo.

Così non solo si smonta la legislazione italiana in materia di prevenzione facendo rimanere di fatto solo l'arbitrio ma addirittura si trasforma il principio di precauzione in uno scudo per gli inquinatori.

Auspichiamo che il ricorso e il giudizio di secondo grado possano ribaltare questa impostazione.

PS: a pag.92 leggiamo, quando si tratta della dispersione degli inquinanti in falda, un testuale “piuma di inquinamento”. Forse sarebbe stato meglio tradurre il termine inglese “plume” in pennacchio come fanno tutti i testi in materia di contaminazione.

*il concetto giuridico di “sostanzialmente potabile” attualmente ci sfugge (NDR).

 

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