Forum Italiano dei Movimenti per L'Acqua

Legge AQP: riflessioni e valutazioni

aqpSono stati messi a raffronto il disegno di legge licenziato dal tavolo tecnico congiunto (fra Comitato Pugliese-Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e Governo della Regione Puglia, così come istituito ai sensi della delibera del 27/10/2009) – approvato all’unanimità dalla giunta l’11 maggio 2010 (scaricabile qui) – con quello approvato in Consiglio regionale il 14 giugno 2011 (scaricabile qui).
Per rendere più agevole il confronto, si è prodotto un nuovo file (scaricabile qui) partendo dal nuovo testo approvato sul quale sono state indicate le variazioni come segue:

- colore blu: integrazioni rispetto al testo originario;

- colore rosso: eliminazioni rispetto al testo originario

- colore verde: commenti

- evidenziazioni in giallo: passaggi di fondamentale importanza.

Qui di seguito le riflessioni e i punti salienti che emergono da una prima analisi che conferma un testo con la presenza di diverse contraddizioni.

 

- ARTICOLO 1, COMMA 3.

3. La Regione Puglia difende e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all’acqua potabile in funzione del diritto alla vita.

Il diritto al minimo vitale rimane una dichiarazione di principio poiché in realtà non è garantito, essendo ancorato “esclusivamente all’avanzo netto annuale di gestione” (art. 13, comma 2), ovvero all’eventualità che si realizzino entrate (su questo ultimo punto ci sono da fare altre riflessioni a cui rimandiamo nei paragrafi successivi).

- ARTICOLO 2, COMMA 1.

Confermata l’eliminazione del riferimento al servizio idrico integrato pugliese come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica e sottratto alla regola della concorrenza.

Come avevamo già fatto presente se, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, sui ricorsi contro il Decreto Ronchi, si può comprendere l’eliminazione della dicitura del servizio “privo di rilevanza economica”, non lo stesso si può dire per la dicitura “servizio pubblico locale di interesse generale” prevista dalla Unione Europea.

- ARTICOLO 2, COMMA 1 (approvato)

1. Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.

Ci chiediamo che senso abbia nel caso di un soggetto pubblico specificare che “realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla”?

Un soggetto di diritto pubblico per definizione deve svolgere l’intera attività per l’ente pubblico che la controlla, oltre che per il soddisfacimento di un interesse pubblico (nel caso dell’azienda speciale questa, ai sensi del T.U. 2067/2000, art. 114, comma 1, è “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”).

La frase, invece, riportata nell’articolo sembra quella prevista dalla sentenza Teckal (Corte di Giustizia,C-107/98) come limite da porre alle società per azioni a intero capitale pubblico per garantire una gestione in house.

- ARTICOLO 5, COMMA 3.

L’articolo è stato integrato con la parte in blu, come segue:

“L’AQP, ai sensi dell’articolo 2, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi netti di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge e al reinvestimento nel servizio di cui all’articolo 2, all’erogazione gratuita di cui all’articolo 13 e al fondo regionale di solidarietà internazionale di cui all’articolo 4”.

 

- ARTICOLO 13.

Si conferma l’emendamento dell’Assessore Amati rispetto all’erogazione gratuita “di un quantitativo d’acqua corrispondente al 18 per cento degli avanzi netti di gestione, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale e in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo (comma 1).

Nel testo originario l’erogazione gratuita del “quantitativo vitale di acqua, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità e della capacità finanziaria della Regione Puglia in favore di tutti i cittadini residenti” (comma 1) era posta “a totale carico del bilancio della Regione Puglia” (comma 2); mentre nel testo approvato in Consiglioavviene esclusivamente nei limiti finanziari dell’avanzo netto annuale di gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato” (comma 2).

La lettura congiunta dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 13 (con particolare riferimento agli emendamenti introdotti) sembra far emergere un’altra contraddizione. Infatti, se l’AQP come soggetto di diritto pubblico persegue – obbligatoriamente – il pareggio di bilancio (per l’azienda speciale tale obbligo è sancito dal T.U. 267/2000, art. 114, comma 4), non è allora logicamente possibile che il fondo per garantire il diritto al minimo vitale sia legato esclusivamente ad avanzi di gestione (che di norma, per l’appunto, non dovrebbero realizzarsi).

A questa si aggiunge la considerazione preliminare secondo cui un diritto non può in ogni caso essere garantito dalla realizzazione di eventuali entrate che se venissero a mancare lascerebbero “scoperto” il fondo.

 

- ARTICOLO 5, COMMA 4.

Il comma 4 sulle società miste ha subito l’ulteriore emendamento dell’ultimo giorno (in seguito alla mobilitazione del popolo dell’acqua). Tuttavia, presenta ancora differenze rispetto al testo originario qui di seguito riportate: “L’AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, ma da esso rivenienti, attraverso la costituzione di società anche miste e consorzi pubblici, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e regionale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili propri a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato”.

In questo articolo si ravvisano due problemi sostanziali: il primo è rappresentato dal fatto che è stato eliminato il riferimento ai consorzi pubblici come organismi per gestire le attività diverse dal servizio idrico integrato; il secondo attiene al fatto che manca una chiara indicazione di quelle che dovrebbero essere le attività che potrebbero essere gestite da società anche miste, il termine “rivenienti” non soddisfa la necessità di chiarezza.

E, in ogni caso, perché escludere i consorzi pubblici?


- ARTICOLO 8 e seguenti.

Si conferma il cambiamento (introdotto dagli emendamenti dell’Assessore Amati) rispetto al consiglio di amministrazione a favore dell’amministratore unico con connesse modalità di nomina e revoca da parte del Presidente della Regione, sentita la giunta.

Si fa presente che già la previsione del consiglio di amministrazione (con tre componenti indicati dall’assemblea dei sindaci su base demografica) rappresentava un “punto di incontro”fra il Movimento e la Regione. Avere escluso anche i Comuni dall’indicazione degli amministratori non è a nostro avviso garanzia di gestione condivisa e partecipata.

In questo senso se non convince, per ovvie ragioni, la motivazione secondo cui i Comuni sono già presenti nell’Ente Idrico Regionale (che in Puglia ha assunto le funzioni dell’ATO), ancora meno convince l’argomentazione secondo cui la scelta dell’amministratore unico al posto del Consiglio sarebbe basata su un risparmio di spesa. Infatti, appare chiaro che se si volesse evitare costi maggiori basterebbe banalmente dividere la retribuzione che spetterebbe all’amministratore unico per il numero degli amministratori del Consiglio cosa che, fra l’altro, potrebbe rappresentare un importante segnale di inversione di rotta del governo della res publica.

Al di là, comunque, di quanto evidenziato, resta fermo che il punto sostanziale, già indicato da mesi, è rappresentato dai meccanismi di nomina degli amministratori o dell’amministratore unico che sia.

 

Segreteria del Comitato Referendario Pugliese "2 SI per l'Acqua Bene Comune"

volantino Acqua pubblica2018