Rinnovo deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 nel territorio della Regione Lazio.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e smi;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;
CONSIDERATO che il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo di fissazione dei Valori Massimi Ammissibili (V.M.A.) avanzata dalla Regione Lazio, confermando i seguenti valori:

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati dai gestori, per il rientro nei limiti di legge dei valori di parametro e garantire la trasparenza sui lavori in corso, sono stati istituiti n. 4 Tavoli Tecnici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in data 11 febbraio 2009, 12 febbraio 2009, 16 febbraio 2009, 23 febbraio 2009;
VISTO il Decreto 29 dicembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2009, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio;
CONSIDERATO che i suddetti valori possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009;
CONSIDERATO che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio di deroga, previsto dall’art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo n. 31/2001 e che, qualora risulti necessario un ulteriore anno di deroga, i gestori, al fine dell’acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, dovranno trasmettere alla Regione un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendono necessario l’ulteriore periodo di deroga;
RITENUTO che nelle more dell’ultimazione dei lavori in corso per il rientro dei valori di parametro nei limiti di legge, deve essere comunque assicurato alla popolazione il rifornimento di acqua potabile;
DECRETA
Art.1
1. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro arsenico fissato nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 50 ug/l ai Comuni di Anzio, Aprilia, Nettuno, Latina, Cisterna, Cori, Sermoneta, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Priverno, Lariano;
2. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro trialometani - totale fissato nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 80 ug/l, fermo restando che il bromo diclorometano non deve superare il V.M.A. di 60 ug/l, ai Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella approvvigionati dal fiume Mignone.
3. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoro, vanadio, selenio fissati nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50 ug/1, 2,5 mg/l, 160 ug/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 ug/l), 20 ug/l, a tutti i Comuni appartenenti all’ATO 1 ed ai Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina che pur appartenendo, i primi due, all’ATO2 - ROMA e l’ultimo all’ATO 3 - RIETI sono approvvigionate da fonti ubicate nel territorio dell’ATO 1;
4. di concedere un ulteriore periodo di deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio fissati nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50 ug/l, 2,5 mg/l, 160 ug/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 ug/l) ai Comuni di Ciampino, Albano Laziale, Lanuvio, Castel Gandolfo, Genzano;
5. di concedere un ulteriore periodo di deroga fino al 31 dicembre 2009 ai valori di parametro arsenico e fluoruro fissati nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50 ug/l e 2,5 mg/l, ai comuni di Trevignano Romano e Tolfa;
6. di concedere la deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico, fluoro e vanadio fissati nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.3 1, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50 ug/l, 2,5 mg/l, 160 ug/l (il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 ug/l ai Comuni di Velletri e Ariccia;
7. di concedere la deroga, fino al 31 dicembre 2009, al valore di parametro arsenico fissato nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 50 ug/l e fino al 30 giugno 2009, al valore di parametro fluoruro entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) di 3 mg/l al Comune di Cerveteri;
8. di concedere la deroga, fino al 31 dicembre 2009, ai valori di parametro arsenico e fluoruro fissati nell’allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 15 ug/l e 2,0 mg/l, ai Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella;
9. che i Sindaci, l’azienda unità sanitaria locale, l’autorità d’ambito ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi nell’acqua erogata, qualsiasi sia l’utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare anche nei riguardi di gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all’uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancora più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga;
10. che deve essere evitata l’attivazione di campagne di fluoroprofilassi ed avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro; deve essere predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; deve essere informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell’acqua da bere in distribuzione, non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni, e la popolazione del Comune di Cerveteri deve essere informata che l’acqua erogata con contenuto in fluoruro di 3 mg/l non deve essere somministrata ai bambini al di sotto di nove anni di età;
11. che dovrà essere data informazione a questa Regione delle iniziative adottate;
12. che l’eventuale rinnovo della deroga è subordinato alla trasmissione da parte dei gestori delle captazioni oggetto delle deroghe, alla Regione Lazio, entro e non oltre il 30 aprile 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione dei risultati degli interventi effettuati nell’ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di tutte le informazioni richieste all’art. 13 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.. La relazione dovrà contenere anche la documentazione relativa alle modalità adottate per informare la popolazione;
13. che per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, si rimanda alle autorità sanitarie locali la verifica e il controllo del prodotto finale soprattutto se destinato alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e, qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Regione;
14. che al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati per il ripristino della situazione di normalità, è prevista l’istituzione, a cura dell’Assessorato competente, di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati: ATO, ASL, Comune, Gestore e Regione; Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
II presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.






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